La Legge regionale 12 marzo 1984, n. 9, in occasione delle Elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Sardegna, prevede che gli elettori sardi iscritti all’Anagrafe italiana residenti all’estero (e quelli che hanno in corso la procedura di iscrizione, attestata dall’Ufficio consolare dello Stato estero di provenienza) abbiano diritto ad un contributo per la partecipazione al voto.
Il contributo è commisurato alle spese di viaggio effettivamente sostenute, fino a un massimo di 250 euro per gli elettori provenienti da paesi europei e di 1.000 euro per gli elettori provenienti da paesi extraeuropei. Tale rimborso potrà essere erogato per le seguenti categorie:
- iscritti all’Anagrafe italiana residenti all’estero;
- residenti all’estero che hanno in corso la procedura di iscrizione, attestata dall’Ufficio consolare dello Stato estero di provenienza;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963 (sarà necessario certificare con apposita documentazione questo stato);
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero (sarà necessario certificare con apposita documentazione questo stato).
Non hanno, invece, diritto al contributo gli elettori che si trovano all’estero per motivi di studio o per lavoro a tempo determinato che non possono, per legge, trasferire la residenza all’estero.
L’interessato deve presentarsi presso il Comune nel quale ha votato e consegnare al funzionario incaricato la seguente documentazione:
- tessera elettorale o autorizzazione sostitutiva della stessa, vidimata presso la sezione elettorale e attestante l’avvenuta votazione;
- documento d’identità;
- biglietti e carte d’imbarco di andata e ritorno da cui risulti che il viaggio è stato effettuato entro i seguenti termini: essere giunti al Comune sardo non prima dei due mesi antecedenti la data delle votazioni e ripartire verso il Paese estero di residenza entro i due mesi successivi alle votazioni. Nel caso in cui il viaggio di andata o ritorno preveda la necessità di più mezzi, lo scalo non dovrà superare le 24 ore di sosta, pena la non rimborsabilità.
Il contributo sarà erogato all’interessato dall’Amministrazione comunale soltanto se la documentazione presentata sarà completa.
Gli elettori interessati devono richiedere personalmente il contributo al Comune prima del rientro al Paese estero e non è ammessa la delega.
La documentazione deve essere compilata dall’elettore (con eventuale supporto del comune di appartenenza) sui modelli disponibili e consegnata al Comune di appartenenza.
Sono incluse nel contributo le spese riconducibili all’elettore per viaggio in aereo, nave, treno e autobus extraurbani, mentre sono escluse le spese per pedaggi autostradali, taxi, autonoleggio (con o senza conducente), rimborso chilometrico carburante e parcheggio e passaggio auto in nave anche se auto di proprietà.
Per Il rimborso tramite bonifico bancario personale o anche cointestato con il beneficiario, all’atto della compilazione della modulistica sarà necessario comunicare il codice IBAN completo di SWIFT.
Per maggiori informazioni visitare il sito della Regione Autonoma della Sardegna – RAS al seguente link https://sus.regione.sardegna.