Prenotare una visita specialistica o esami diagnostici con il Servizio Sanitario Nazionale ci impone troppo spesso tempi di attesa lunghissimi e sicuramente sempre inaccettabili. Tuttavia il diritto a essere curati è stabilito dalla Costituzione.
Esiste una norma, quasi sconosciuta, che garantisce condizioni ai pazienti di “saltare” le code infinite in questi casi. Né gli ospedali né le strutture pubbliche delle Asl ne danno comunicazione ai malati. Ma la legge c’è, è scritta in un decreto legislativo 29 aprile 1998 n.124.
Che fare se, dopo aver pagato il ticket, ci dicono che, per una visita specialistica in ospedale, i tempi di attesa sono lunghi? Che possiamo fare se, per eseguire una risonanza magnetica, una tac o una ecografia dobbiamo aspettare diversi mesi, magari quando ormai la nostra patologia potrebbe essersi aggravata? In pratica la legge stabilisce il diritto del cittadino a conoscere la data entro cui avverrà la visita medica o l’esame diagnostico nonché il tempo massimo di attesa.
Se la prestazione non può essere garantita entro i tempi massimi garantiti per legge, cioè: 30 giorni per le visite specialistiche e di 60 giorni per gli esami diagnostici, la persona può pretendere che la medesima prestazione sia fornita dal medico privatamente, in intramoenia, senza costi aggiuntivi rispetto al ticket già pagato.
L’interessato dovrà presentare al direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di appartenenza una richiesta in carta semplice per «prestazione in regime di attività libero-professionale intramuraria». In essa dovrà fornire i propri dati e premettere che: gli è stato prescritto un particolare accertamento diagnostico o una visita specialistica (indicando quale); il Cup ha comunicato l’impossibilità di prenotare la prestazione richiesta prima della data del… (indicare la data che, come detto, deve essere superiore a 30 giorni per le visite specialistiche e 60 per gli accertamenti come Tac, risonanza magnetica, raggi, ecografie, ecc.); la prestazione ha carattere urgente, incompatibile con i tempi di attesa indicati; Il decreto legislativo n. 124/1998, all’articolo 3 comma 10, prescrive che i Direttori Generali disciplinino i tempi massimi intercorrenti tra la richiesta e l’erogazione delle prestazioni.