Con l’interessante sentenza n. 4273/2024, comunicata oggi, della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce – Sezione 22 – in accoglimento delle eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, è stato confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento di oltre 120.000 euro dell’Agenzia delle Entrate di Lecce, che già era stato annullato in primo grado.
In particolare, a seguito di un controllo effettuato dalla Direzione Centrale Accertamento – Ufficio Antifrode dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di un’altra società che veniva ritenuta un soggetto “missing trader” (ovvero soggetto fittizio creato ad hoc per realizzare scambi commerciali esclusivamente cartolari), alla società ricorrente, che aveva intrattenuto rapporti commerciali in qualità di cliente della suddetta società, venivano contestate l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Nell’impugnare l’avviso di accertamento la società, dopo aver sollevato anche una serie di eccezioni di diritto, nel merito contestava quanto accertato dall’Agenzia delle Entrate di Lecce, in particolar modo in relazione alla presunta mancanza di buona fede da parte di essa società nonché in relazione alla presunta mancata adozione di misure idonee ad assicurarsi che l’operazione che stava per essere effettuata non la conducesse a partecipare ad un’evasione tributaria.
Con il ricorso la società ha posto in evidenza di aver agito in buona fede e di essere stata del tutto ignara che l’altra società con la quale aveva intrattenuto rapporti commerciali fosse una società fittizia. Nello specifico, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” tale prova è stata fornita dalla contribuente in giudizio mediante non solo la dimostrazione degli avvenuti pagamenti delle forniture regolarmente contabilizzate a mezzo bonifici rimasti incontestati dall’Ufficio, ma altresì mediante la prova che la società “missing trader” era solo uno dei tanti fornitori da cui la società ricorrente si serviva per l’acquisto dei prodotti che ad essa servivano e che il prezzo di tali prodotti era pari o di poco inferiore o addirittura superiore ai prodotti acquistati da altri fornitori (n. 151), con la conseguenza che in alcun modo la stessa poteva godere di un vero e proprio beneficio per aver effettuato acquisti ad un prezzo inferiore (o di molto inferiore) al prezzo di mercato.I giudici tributari, sia in primo che in secondo grado, anche in base ad una costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, hanno confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento con condanna alle spese dell’Agenzia delle Entrate di Lecce.
La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, prima di contestare l’inesistenza delle operazioni commerciali, devono sempre controllare con particolare attenzione tutta la documentazione offerta dal contribuente.