La responsabilità per la sicurezza dell’home banking è di tipo oggettivo, la banca può liberarsene solo provando che le operazioni contestate dal cliente sono dovute al suo specifico dolo o colpa grave. Il Tribunale di Milano (VI civile, est. Anna Giorgia Carbone) condanna in solido la banca (Bper) e l’operatore telefonico (Tim) per non aver bloccato una serie di bonifici truffa, per circa 163 mila euro, subìti da due aziende milanesi durante le vacanze di fine anno del 2020.
La banca e Tim sono ritenuti responsabili per non aver impedito l’uso fraudolento delle credenziali di home banking delle aziende, nonostante le segnalazioni di anomalie.
La sentenza stabilisce che la responsabilità della sicurezza dei dati personali è oggettiva e che la banca può esimersi solo dimostrando dolo o colpa grave del cliente, cosa che non è avvenuta in questo caso.