Modifiche in vista per il concordato preventivo biennale approvato dal governo a febbraio scorso ed anche per l’adempimento collaborativo, con approfondimenti ancora in corso.
Al prossimo cdm atteso il 20 giugno, dovrebbe arrivare un decreto legislativo correttivo delle disposizioni in essere che ridisegna innanzitutto il calendario relativo al concordato.
Per quest’anno, primo di applicazione del nuovo sistema, la scadenza prevista per l’adesione da parte del contribuente alla proposta messa a punto dall’Agenzia delle Entrate slitta – come anticipato da Repubblica – dal 15 al 31 ottobre.
Ma c’è di più. A regime il termine sarà invece al 31 luglio, “ovvero entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare”, si legge nella bozza del provvedimento ancora in fase di esame.
A slittare di 15 giorni (dal primo al 15 aprile) è anche il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate dovrà mettere a disposizione i programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione della proposta di concordato. Per il primo anno, il 2024, la data di riferimento resta il 15 giugno, spostata però al 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario già nel 2023. Una precisazione necessaria perché saranno invece esclusi dal concordato gli autonomi che aderiscono al regime forfetario a partire da quest’anno.
La bozza del decreto fissa poi gli importi degli acconti di novembre. Per la sostitutiva Irpef è dovuta “una maggiorazione di importo pari al 15% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente”; per l’Irap invece è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3%.
Viene inoltre precisato che “nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti”.