Diritto di cronaca, tutela dei minori e soggetti deboli. Le regole deontologiche dell’Ordine dei giornalisti

Spetta al giornalista l’obbligo di riferire gli accadimenti nel rispetto del diritto di cronaca, ma con la massima attenzione per la tutela della personalità dei soggetti coinvolti, anche quando accadono fatti di particolare gravità e di vasto effetto emotivo nell’opinione pubblica. Lo afferma il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna, Francesco Birocchi, che ricorda quanto previsto al riguardo dal “Testo unico dei doveri del giornalista”.

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai “doveri nei confronti dei soggetti deboli” (art.6).“Il giornalista rispetta i diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità, siano esse portatrici di menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, in analogia con quanto sancito per i minori dalla “Carta di Treviso”: “va garantito l’anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste. Va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possono con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentato e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on line che possano contribuire alla sua identificazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere. Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive o radiofoniche che possano lederne la dignità o turbare il suo equilibrio psicofisico”.

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