Il sindaco ha interdetto tramite ordinanza l’attività venatoria nell’area di territorio compreso nei 150 metri dai comparti urbanizzati nella località di Flumini definiti dal seguente perimetro: Sp17, Strada Comunale Scoa Moentis, Via Traversa Sa Tanca, Via delle Margherite, Via San Martino, Via Dei Tulipani, Via Fra Ponti, Via Bingia e Cresia, Sp17 (Foto in allegato).
A seguito dei rilevamenti effettuati dalla Polizia Municipale nella zona interessata, son stati infatti rinvenuti dei bossoli di cartuccia a testimonianza dello svolgimento di attività venatoria nonostante la prossimità alle abitazioni. Si tratta di una zona caratterizzata dalla presenza di molteplici strade primarie e secondarie dove è comune transitare a piedi per escursioni e passeggiate oppure in bicicletta, vista la valenza paesaggistica e naturalistica del luogo.
Dopo di un accurato esame delle planimetrie, si è reso inoltre palese che in quella specifica porzione di territorio non vi sia nemmeno un punto dove poter praticare la caccia rispettando le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente (Art.21 comma 1° della legge numero 157/1992).
Il divieto di caccia verrà dunque reso noto attraverso la dovuta segnalazione e l’apposizione di cartellonistica perimetrale, in conformità con l’art. 61 della Legge Regionale 29 luglio 1998 n°23 “sull’inesistenza di spazi considerati utili all’attività venatoria tra costruzioni e case”.
Il compito di provvedere all’apposizione della cartellonistica del divieto di caccia è affidato al Settore Ambiente, Protezione Civile, Transizione Ecologica, mentre le Forze di Polizia, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e la Polizia Locale sono invece incaricati di effettuare i dovuti controlli sul rispetto dell’ordinanza.