Prosegue l’attività di prevenzione e repressione da parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale per contrastare il fenomeno del bracconaggio nel territorio della Giurisdizione del Servizio Territoriale di Oristano.
A seguito di diversi controlli mirati, nella giornata del 20 Giugno il personale della Stazione Forestale di Ales, ha denunciato un disoccupato di 39 anni residente in un paese della Provincia di Oristano per il reato di foraggiamento di animali selvatici.
L’uomo, già noto ai Forestali poiché anche in passato era solito mettere in atto tale attività, ultimamente veniva visto tutti i giorni aggirarsi in modo sospetto all’interno dei boschi di Morgongiori dove, in un’area molto frequentata dai cinghiali, spargeva a terra diverse manciate di granoturco per gli ungulati che puntualmente la sera arrivavano per cibarsi.
Per questo motivo, grazie a lunghe ore di appostamento, è stato identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria.
Ricordiamo che la tecnica della “pasturazione” viene utilizzata molto spesso dai bracconieri nell’ambito della caccia agli ungulati per ottenere fiducia da parte degli animali selvatici ed è finalizzata ad abituare i cinghiali a frequentare una determinata area; così, con l’ausilio di una foto-trappola, viene registrato l’orario di arrivo di tali mammiferi per abbatterli successivamente con una fucilata.
Con foraggiamento s’intende l’attività di nutrire o procurare del cibo, in modo del tutto innaturale, agli animali selvatici. Vi sono due differenti tipologie di foraggiamento: quello attivo, consistente nel deposito di fieno, erba medica, ortaggi ed altri alimenti e quello passivo, operato attraverso il deposito di compostaggi aperti negli orti, spazzatura per le strade o rifiuti organici di facile accesso.
Fornire cibo ai cinghiali è diventato reato e come tale perseguibile penalmente, come previsto dall’art. 7 comma 2 del “Collegato Ambientale – Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge N° 157 del 1992”, entrato in vigore a Dicembre 2016.
É bene quindi che la cittadinanza ne sia pienamente consapevole, onde evitare di incorrere in spiacevoli ammende da 516 a 2.065 euro e nei casi più gravi con l’arresto da due a sei mesi, sanzioni previste dall’art. 30 comma 1 l, della Legge n°157/92 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).