Arriva un’altra sentenza storica, stavolta è stata emessa dal Giudice di Pace di Lucca, che ha annullato l’avviso di addebito per mancata vaccinazione “Over50” di 100 euro.
Nella sentenza vengono affermati due principi importanti:
1) la Corte Costituzionale non ha sentenziato sull’obbligo vaccinale per gli ultra 50enni, che appare peraltro di dubbia legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 32;
2) non vaccinarsi è causa di legittima difesa putativa e stato di necessità, a causa dei possibili effetti avversi, che lo Studio Fusi ha dimostrato essere presenti nella vaccinazione Anti Sars CoV-2, anche grazie a importanti studi scientifici. Un altro colpo durissimo inferto agli antidemocratici Dpcm dei governi pandemici guidati da Conte e Draghi con cui hanno imposto l’obbligo farmaci sperimentali, limitato la libertà delle persone e determinato la sospensione o perdita del lavoro per migliaia di italiani. Ma vediamo nel dettaglio cosa scrive il giudice.
Nella sentenza in cui il giudice di Pace di Lucca sostiene che non vaccinarsi è legittima difesa si legge: “Ritiene il Giudicante che il vaccino, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, non potrebbe di principio essere considerato un obbligo ma un semmai un onere e, allo stesso tempo, secondo le valutazioni dell’epoca, un dovere morale ma non giuridico del singolo individuo. Infine, la libertà di scelta del singolo è pur sempre difesa dall’articolo 32 della Costituzione che, al secondo comma, prevede la tipicità dei trattamenti sanitari obbligatori”. E ancora: “Si può osservare che anche la stessa pubblica Autorità non avalla una presa di posizione chiara sulla legittimità della normativa relativa all’obbligo vaccinale per gli over 50, vista la primitiva previsione della sospensione dell’invio delle cartelle agli inadempienti, prima fino al 1.07.23 ed ora, con la proroga della sospensione fino al 30.06.24, sospensione che non avrebbe senso compiuto se fosse evidente la indiscutibile legittimità dell’obbligo vaccinale in questione”.
Poi il passaggio fondamentale del giudice di Pace di Lucca: “Sulla frequenza degli effetti avversi della vaccinazione, nonché, come enunciato da parte ricorrente, della gravità come supportata da tesi mediche autorevoli, non pare che potrebbe escludersi neppure la causa di giustificazione dello stato di necessità o legittima difesa come previsto dall’art. 4 della legge 689/81, eventualmente anche nella forma putativa”. La conclusione? “Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando […] così provvede: accoglie l’opposizione proposta dal ricorrente e annulla il provvedimento amministrativo opposto. Spese compensate”.