Alcune norme estranee alla materia delle spese sanitarie a cui erano riferite e che erano state inserite nella legge di stabilità 2023 della Regione Sardegna sono state bocciate dalla Corte Costituzionale.
La Consulta ha dichiarato, infatti, l’illegittimità degli articoli 5, commi 19, 20 e 21, e 16, comma 7, della legge 1 approvata il 21 febbraio 2023.
Secondo la Corte Costituzionale, che ha sposato la tesi dell’Avvocatura dello Stato, “esorbitano dall’ambito delle risorse connesse al finanziamento del servizio sanitario regionale, alterano la struttura del perimetro delle spese sanitarie prescritto dall’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, così eludendo le finalità di armonizzazione contabile”.
In particolare, i giudici rilevano che, l’articolo 5 prevede, “facendole gravare sulla missione 13 del bilancio regionale, dedicata alla tutela della salute, ‘la spesa di euro 150.000 per l’attivazione di corsi di formazione per Operatori socio-sanitari (OSS) a titolo gratuito’ (comma 19); ‘l’ulteriore spesa di euro 250.000 in favore dell’Università degli studi di Sassari per le finalità di cui all’articolo 8, comma 32, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)’ (comma 20) e, infine, ‘la spesa complessiva di euro 1.740.000, in ragione di euro 635.000 per l’anno 2023, di cui euro 70.000 a titolo di rimborso per le attività svolte nel 2022, euro 540.000 per l’anno 2024 ed euro 565.000 per l’anno 2025 in favore dell’Università degli studi di Sassari, Dipartimento di medicina veterinaria, per la realizzazione del Progetto di sviluppo integrato per l’accreditamento della formazione dei medici veterinari della Sardegna’ (comma 21)”.
Stesso discorso per l’articolo 16 che autorizza, “facendola gravare sempre sulla missione 13, ‘l’ulteriore spesa di euro 1.177.000 per le finalità di cui alla legge regionale 1° giugno 1999, n. 21 (Trasferimento alle province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento)'”.